COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
PROVINCIA DI GROSSETO

Prot.n.5883/1
Addì, lì 31.12.2005

Al Signor Prefetto di
58100 GROSSETO

Oggetto: Diritto di rilascio di copia di atti amministrativi.

Leggo sul sito internet Giglionews del 30.12.2005 una lettera indirizzata alla S.V. da parte del signor Sergio Ortelli, Capogruppo della Minoranza consiliare di questo Comune, nella quale si fa riferimento  al “curioso ed insolito comportamento del Sindaco Brothel” .

A parte ogni considerazione sul comportamento e lo stile del Consigliere Ortelli , che preferisco non commentare,  il quale scrive  pubblicamente alla S.V. , senza che il diretto interessato venga messo al corrente.

All’inizio  del mandato con il Cons.  Ortelli avevamo concordato, così come stabilisce la norma, la massima disponibilità per consentire l'accesso agli atti amministrativi del Comune da parte dei consiglieri  che è disciplinato dall'articolo 43, secondo comma, del T.U. 267/2000 che riconosce ad essi il diritto di ottenere dal proprio ufficio “tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato”, senza che si debba addebitare al Consigliere il costo della riproduzione né ogni altro onere che ne consegua.

All’inizio del mandato, avevo proposto allo stesso Ortelli di venire quotidianamente, per tutto il periodo del mandato amministrativo (5 anni),  insieme agli altri amministratori comunali, presso gli uffici  comunali per espletare al meglio il proprio ruolo e fornire il proprio contributo  quotidiano sulle singole questioni, previo esame di tutti i documenti amministrativi.

Le motivazioni che sono alla base della segnalazione  di cui sopra, che il Cons. Ortelli  volutamente ignora,   sono state originate dalla  circolare prefettizia  n.924/VI Area II del 13.2.2005 (cioè dallo stesso Prefetto), alla quale lo scrivente ha dato seguito  con lettera 22.08.2005, prot. 5883, che ad ogni buon fine allego, ed alla quale tutti i consiglieri si sono adeguati, eccezion fatta per il Cons. Ortelli, il quale “esige” le copie di tutti gli atti del Consiglio , della Giunta e dei Responsabili dei servizi, senza nemmeno avanzare richiesta.

Ovvero: non sono previsti tipi di “abbonamento” alle delibere come se fossero riviste che arrivano direttamente a casa. Ogni volta che c’è un atto che interessa, se ne fa domanda, al che lo stesso viene rilasciato.

Ricordo altresì che l’Art.125  il D. Lgs n.267 del 18.08.2000, prevede la trasmissione in elenco ai capigruppo consiliari  delle deliberazioni adottate dalla giunta: adempimento che viene sistematicamente assolto.

Ciò detto,  come già ribadito  con la nota del 22.08.2005, in attesa che si  possa provvedere  a regolamentare in maniera appropriata la materia, si  conferma l’opportunità di disporre che  il rilascio di copia degli atti  da parte del segretario comunale e dei responsabili degli uffici , sia preceduta da apposita richiesta scritta da parte del consigliere, nel quale si specifichi in dettaglio l’elenco dei documenti di cui si chiede copia,  alla quale il Consigliere Ortelli diligentemente si dovrebbe attenere, come fanno in  tutti gli altri enti pubblici,  gli amministratori e consiglieri.

Resto a disposizione della S.V. per ulteriori notizie e chiarimenti in ordine alle problematiche di cui si tratta.

Se poi, come in molti sostengono in loco, è una iniziativa questa, di pura demagogia politica, tanto per fare un po’ di rumore, per quanto mi riguarda, mi trova del tutto tranquillo e sereno.

Quindi, di seguito pubblico la lettera del lontano agosto 2005, dove si precisano tutti i punti e le motivazioni e, ben rimarcato, nell’ ultimo capoverso, anche per i più inerti alla comprensione, si informa dell’ obbligo di presentare richiesta scritta per gli atti che devono essere prelevati.

IL SINDACO
ATTILIO BROTHEL

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
PROVINCIA DI GROSSETO

Prot.n. 5883
Addì, lì  22 agosto 2005

Ai Sigg. Consiglieri Comunali
Al Segretario Comunale
Ai Responsabili degli Uffici
LORO SEDI
E,p.c.
Alla Prefettura di
58100 GROSSETO

(Rif.f.n.924/VI Area II del 13.2.2005)

Oggetto: Gratuità per i consiglieri comunali e provinciali del servizio di copiatura degli atti dai medesimi richiesti:  parere  Corte dei Conti, Sez. Liguria n.1/2004.

In merito a quanto specificato in oggetto, si comunica che è pervenuta la circolare n.3/2005 dell’8.7.2005 del Ministero dell’Interno, Prefettura di Grosseto.

L'accesso agli atti amministrativi del Comune da parte dei consiglieri è disciplinato dall'articolo 43, secondo comma, del T.U. 267/2000 che riconosce ad essi il diritto di ottenere dal proprio ufficio “tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato”, senza che si debba addebitare al Consigliere il costo della riproduzione né ogni altro onere che ne consegua.

Per quanto concerne, più in particolare, il diverso ma connesso problema  della configurabilità di un “danno patrimoniale” per l’Ente locale qualora l’Amministrazione assecondi  gratuitamente la richiesta indistinta e non motivata di copia degli atti della Giunta e del Consiglio al proprio domicilio, nonché copia delle “determine” adottate dai Responsabili degli uffici., si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dì un recente parere della Corte dei Conti (cfr. Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, 12 marzo 2994, n.1).

Con tale parere la Corte dei Conti, nel ribadire la gratuità del servizio di copiatura, ha richiamato una propria sentenza con la quale è stata affermata, all’opposto, la responsabilità del Capo di un’Amministrazione comunale per l’illegittimo diniego opposto alle richiesta di accesso di un  consigliere dal quale deriva condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio (Corte dei Conti, Sez.Guiris. Reg. Umbria, 5.6.1997, n.284).

Tuttavia è stato osservato altresì come “richieste indiscriminate di copia di deliberazioni possano risultare esorbitanti rispetto alle esigenze cognitive che il doveroso esercizio della funzione di controllo sull’Amministrazione impone alla vigile attenzione di ogni consigliere comunale; si pensi a quegli atti di cui sarebbe superflua, ai fini dell’espletamento del mandato rappresentativi, l’acquisizione documentale potendo rilevarsi più che sufficiente averne sommaria visione; si pensi ancora, agli atti deliberativi particolarmente complessi dei quali fanno parte integrante corposi allegati amministrativi e tecnici, la cui riproduzione implicherebbe costi notevoli di copiatura per l’Amministrazione (ad esempio: atti approvativi di piani regolatori generali)”.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte dei Conti ha utilmente richiamato l’attenzione degli enti locali sull’opportunità di adottare una specifica disciplina regolamentare “che valga a realizzare un razionale e giusto contemperamento fra le esigenze di garanzia e di controllo cui è informato il diritto di accesso spettante ratione offici a ciascun consigliere comunale  e l’esigenza non meno rilevante per la finanza dell’Ente locale di un tendenziale contenimento dei costi, nel rispetto del principio di economicità della attività amministrativa”.

Di particolare interesse sono le conclusioni cui perviene la Corte esprimendo il parere che l’Ente locale – “fatto salvo il diritto dl consigliere di prendere visione di tutti gli atti utili all’espletamento del mandato – possa regolare le modalità di esercizio del diritto in modo che il rilascio di copia delle deliberazioni comunali e delle determinazioni dei responsabili dei servizi avvenga con il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli uffici comunali”.

Ciò detto, in attesa che si  possa provvedere  a regolamentare in maniera appropriata la materia, si dispone che  il rilascio di copia degli atti  da parte del segretario comunale e dei responsabili degli uffici , sia preceduta da apposita richiesta scritta da parte del consigliere, nel quale si specifichi in dettaglio l’elenco dei documenti di cui si chiede copia.

Con i migliori saluti.

IL SINDACO
ATTILIO BROTHEL