COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
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Provincia di Grosseto
Gruppo di Minoranza Consiliare

Ill.mo Signor
SINDACO del
Comune di Isola del Giglio
Via V. Emanuele, 2
58012 GIGLIO ISOLA GR

e, p.c.:  

Ill.mo Signor
P R E F E T T O
Piazza  F.lli  Rosselli
58100 GROSSETO GR

Ill.mo Signor
SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa M. F. Santoli
Via V. Emanuele, 2
58012 GIGLIO ISOLA GR

Oggetto: Consiglio Comunale convocato per il giorno 2 maggio 2006. Gravi violazioni in merito al  deposito degli atti ed ai pareri espressi sugli stessi.  DIFFIDA per incompetenza.

Il Consiglio Comunale previsto per il giorno 21 aprile è stato annullato. Nell’occasione dell’esame delle proposte di delibera poste in deposito per quel Consiglio, alla presenza del Vice Sindaco Geraldo Pulci, rilevammo una serie di irregolarità inerenti la proposta di delibera (“cause di incompatibilità”) che, da un attento esame, appariva alterata e manomessa in alcune sue parti (riportava un timbro incompleto, una prima pagina originale diversa da una seconda derivata da un fax fotocopiato ed una firma non originale del Segretario Dott. Ralli). Facemmo notare al Vice Sindaco l’irregolarità e lo stesso ci riferì cortesemente che avrebbe quanto prima fatto rimuovere l’anomalia.  Non è intenzione di questa minoranza procedere oltre misura ad una denuncia agli organi competenti soprattutto in relazione all’annullamento del Consiglio in questione ma diffidiamo il Sindaco a tenere o consentire comportamenti di questa natura per il futuro.

A seguito dell’annullamento veniva convocato un nuovo Consiglio Comunale per il giorno 2 maggio p.v., e dopo la visione degli atti depositati facciamo rilevare l’ulteriore serie di irregolarità che appresso segnaliamo dettagliatamente.

La prima osservazione riguarda l’incompetenza del Sindaco a porre i pareri in sostituzione dei Responsabili di Area.

L’art. 53, comma 23, della l. n. 388/2000 (il quale, nella versione originaria, prevedeva che "Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio." e che, nella versione più recente, risultante dalla modifica introdotta dal comma 4 dell'art. 29, L. 28 dicembre 2001, n. 448, prevede un diverso limite dimensionale - si parla infatti di "enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti" - che ha soppresso l’inciso "che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti"), ha finito in sostanza, per esigenze di contenimento dei bilanci, almeno nei Comuni di più modeste dimensioni, per comportare quella commistione fra politica e amministrazione, il cui superamento, ha invece rappresentato un principio cardine delle riforme degli anni ’90.

Nulla questio finchè si opera nell’ambito della legalità.

Ma non ci risulta che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Isola del Giglio preveda quelle “disposizioni regolamentari organizzative” a cui la legge rimanda perché sia consentito al Sindaco l’espletamento di funzioni tipiche di un Responsabile di Settore, quale l’apposizione del parere di responsabilità tecnica su una proposta di deliberazione consiliare.

Qualora si verificassero le condizioni di cui sopra, alla norma regolamentare sarebbe poi dovuto seguire un Decreto Sindacale di conferimento della responsabilità del Settore Amministrativo allo stesso Sindaco, anch’esso mai adottato. Rimane la certezza che, ad oggi, risulta in carica ed è legittima Responsabile dell’Area Amministrativa la Dott.ssa Santoli, attuale Segretario Comunale.

La seconda osservazione riguarda il punto n.2. dell’ordine del giorno sul Procedimento di contestazione della cause di incompatibilità.

La contestazione non è meramente formale, in quanto l’analisi della proposta da parte di un tecnico, in vista del necessario parere ex art. 49 TUEL, avrebbe probabilmente evidenziato, non solo l’incongruenza tra premesse e testo deliberativo, ma anche il macroscopico errore procedurale in essa contenuto, e cioè l’assenza ad oggi di una formale contestazione mediante deliberazione consiliare, in quanto organo competente è il Consiglio Comunale (Art.69 comma 1. TUEL), delle cause di incompatibilità che minerebbero le nostra carica di Consigliere. Solo successivamente decorrerebbero i termini per la presentazione da parte nostra delle eventuali  osservazioni, in vista del secondo e definitivo pronunciamento da parte del Consiglio Comunale (Art.69 comma 4. TUEL).   Nel caso di cui sopra le semplici e ridondanti Comunicazioni del Sindaco non possono sostituirsi alle legittime competenze del Consiglio Comunale.

La terza osservazione riguarda il punto n.5. dell’ordine del giorno sul Riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

L’atto è regolarmente provvisto del parere del Responsabile del Servizio PM ma privo del parere del Responsabile dell’Area Finanziaria, competente per la materia.  Non risulta inoltre dalla proposta di delibera il finanziamento e quindi la copertura finanziaria necessaria a ricoprire la spesa pregressa che il Consiglio Comunale andrà a riconoscere né sono dimostrati l’utilità e l’arricchimento per l’ente per il servizio di competenza.

Pertanto in sintesi invitiamo il Sindaco a:

1. ritirare la delibera n. 2 dell’odg in quanto non conforme alla legge nel contenuto e carente dei regolari pareri resi dal Responsabile del Servizio (il segretario Comunale) e nei termini previsti dal Regolamento per il Funzionamento del C.C. (tre giorni liberi prima della seduta di consiglio);

2. ripresentarla nei termini previsti dall’art.49 ed art.69 della legge n.267/2000 affinchè possa essere garantito il diritto di difesa e di autotutela dei Consiglieri Comunali chiamati in causa.

3. ritirare la delibera n. 5 dell’odg in quanto priva degli elementi indispensabili per la corretta approvazione del Consiglio Comunale.

Diffidiamo, infine, il Sindaco a perseverare in tale ripetuto atteggiamento, già espresso dai Consiglieri Comunali con diverse note inviate anche al Signor Prefetto che legge per conoscenza, richiamandolo ad un rigoroso rispetto della legge della quale rappresenta il maggior garante, per onorare sia il ruolo dell’intero Consiglio Comunale che rappresenta la totalità dei cittadini nonché le legittime prerogative dei singoli consiglieri chiamati a svolgere correttamente l’esercizio del loro mandato.

In attesa di un Suo Cortese riscontro, inviamo distinti saluti.

Ortelli Sergio                                         Rossi Giovanni                                   Stefanini Davide