Spettabile Redazione,
per dovere di informazione e come promesso ritengo opportuno pubblicare la nota pervenuta dal Direttore del Consorzio di Bonifica Ing Luciano Marchetti che chiarisce in maniera molto esaustiva e solerte le perplessità ed i dubbi in merito alla “Quota Consortile”  che devono pagare i proprietari di fabbricati e terreni gigliesi per l’anno 2005, in risposta alla richiesta che abbiamo inviato allo stesso Consorzio in data 14 luglio 2006 (Vedi articolo GiglioNews “Una tassa in più, tanto per gradire”).

Non è possibile riportare in toto la risposta del Consorzio (n.4 cartelle) e pertanto ne estrapoliamo alcuni passaggi di significativa importanza.
Quindi in sintesi:

1. Il Consorzio di Bonifica Osa Albegna è stato costituto con R.D. 21/06/1928 n.2762 ed è stato modificato dalla Regione Toscana ai sensi della D.C.R.T. 3/6/1997 n.176 e della D.C.R.T. 25/01/2000 n.24 che ne ha esteso la competenza su un più ampio territorio (circa 117.180 ettari) comprendente parte dei nove comuni di Orbetello, Manciano, MAgliano in Toscana, Capalbio, Scansano, Semproniano, Roccalbegna, Monte Argentario e Isola del Giglio e deliberato la delimitazione dei comprensori (unità omogenee sotto il profilo idrografico). La Legge Statale che regola l’attività dei consorzi di bonifica è il R.D. 13/02/1933 n.215 che li classifica come Consorzi Obbligatori per Legge. La Regione Toscana, in data 5 maggio 1994, ha emanato la L.R. n.34 “Norme in materia di Bonifica” che stabiliscono che la partecipazione al Consorzio è obbligatoria e che i consorziati sono obbligati al pagamento del contributo consortile secondo quanto stabilito dal “Piano di Classifica degli Immobili per il riparto provvisorio della contribuenza consortile” pubblicato dall’Amministrazione Provinciale con delibera di Giunta del 17/02/2000 n.57.

2.
Il calcolo che determina l’importo del contributo, ottenuto moltiplicando il valore dell’immobile, calcolato secondo i criteri ICI e abbattuto del 90% per tenere conto solo del valore estimativo del suolo, per il coefficiente legato alla Zona di appartenenza per l’indice unitario di contribuenza. Quest’ultimo indice è dato dal rapporto tra l’importo totale da mettere in esazione sull’intero comprensorio e la somma dei valori (calcolati come detto sopra) di tutti gli immobili compresi nel perimetro di contribuenza (rendita virtuale del comprensorio). Zona, dato dalla combinazione di indici legati alla densità di canalizzazione, alle caratteristiche litologiche del terreno, all’altimetria ed alla copertura del suolo nonché alla sofferenza idraulica del territorio considerato. I dati catastali sono stati acquisiti presso l’Agenzia del Territorio di Grosseto e sono riferiti all’anno 2004.

3.
L’emissione della cartella di pagamento avviene a nome di uno solo degli intestatari della Partita Consortile iscritta a ruolo,come stabilisce l’art. 11 del D.L. 13/05/1991 n.151 (G.U. 13/05/1991 n.110), convertito in L.12/07/1991 n.202 (G.U. 12/07/1991 n.162).

4.
Nel corso del 2005 sono stati eseguiti su concessione della Provincia di Grosseto i lavori urgenti per il ripristino dei danni annualità 1997 sui fossi della Botte e dell’Ortana in località Giglio Campese. Nel medesimo anno il Consorzio ha previsto interventi di manutenzione ordinaria consistenti nel taglio selettivo di vegetazione infestante nei medesimi corsi d’acqua da finanziarsi con il gettito della contribuenza esercizio 2005.

5.
Il consorziati, entro 30 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale (DPR 24/11/1971 n.1199) possono presentare ricorso alla Deputazione Amministrativa soltanto per errore materiale o per duplicazione d’iscrizione (Art.112 del R.D. 8 maggio 1904 n.368 e art.54 dello Statuto consorziale).

Sergio Ortelli