parcheggi legge TOGNOLI. 

GRAZIE SIG. CENTURIONI, MA  TI RIMANDO COMUNQUE UNA PARTE  DELLA LEGGE, E FORSE  QUESTO CHE TU INTENDEVI FARMI NOTARE?    

[1] Si riportano le norme più importanti della legge Tognoli:

“I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni (art. 9, primo comma legge 122 del 1989).

“L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1° è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l’istanza per l’autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta”. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio” (art. 9, 2° comma legge 122 del 1989).

[2] Per la prima fase v., da ultimo, l’art. 1, 6° comma del D.L. 30 maggio 1994, n. 326, non convertito, il quale recitava: “Il comma 5 dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 è sostituito dal seguente: 5. I parcheggi realizzati ai sensi dell’art. 9, comma 1, del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all’art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.”

Per la seconda fase v. da ultimo l’art. 15 D.L. 31 gennaio 1995, n. 28, non convertito, il quale modificava l’intero art. 9 della legge 122 del 1989 e al comma 4 di esso nuova versione disponeva: “Gli atti di trasferimento dei parcheggi possono essere disposti esclusivamente a favore di soggetti residenti o dimoranti nel territorio del Comune. Gli atti di cessione a soggetti diversi sono nulli”.