questa è solo una delle ordinanze emesse dalla corte costituzionale contro i vari consorzi di bonifica
una delle prime risale al 1967 con altri richiami a sentenze del 1957 e oltre.
forse il consorzio dovrebbe spiegare qualche cosa.

ORDINANZA N.443
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), promossi con ordinanze emesse il 2 e il 22 maggio (numero quattro ordinanze), il 2 luglio (numero due ordinanze), il 22 maggio e il 2 luglio 2000 dal Giudice di pace di Borgonovo Val Tidone, rispettivamente iscritte ai nn. 599, 671, 672, 680 e 690 del registro ordinanze 2000 ed ai nn. 78, 79, 80 e 81 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 46, prima serie speciale, dell'anno 2000 e n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Andrea Briggi e del Consorzio di bonifica bacini Tidone Trebbia;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino per Andrea Briggi, Gian Paolo Nascetti e Alessandro Pace per il Consorzio di bonifica bacini Tidone Trebbia.

Ritenuto che il Giudice di pace di Borgonovo Val Tidone, con nove ordinanze, una emessa il 2 maggio 2000, cinque emesse il 22 maggio 2000 e tre emesse il 2 luglio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto n. 125/1933 [recte: 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale)], in riferimento all'art. 2 della Costituzione, e dell'art. 21 del medesimo regio decreto, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione;

che nei giudizi principali, promossi da titolari di fondi inclusi in un comprensorio di bonifica ed aventi ad oggetto l'accertamento che gli immobili non sono assoggettabili ai contributi consortili, il consorzio convenuto ha tra l'altro eccepito l'incompetenza del giudice adìto;

che, al riguardo, il giudice di pace richiama il consolidato indirizzo della Corte di cassazione, secondo il quale i contributi di bonifica, in quanto destinati alla provvista finanziaria di enti pubblici, avrebbero natura tributaria, con la conseguente devoluzione delle relative controversie alla competenza del tribunale, ex art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile;

che invece, a suo avviso, la personalità giuridica pubblica attribuita ex lege ai consorzi non sarebbe sufficiente a qualificare come tributi le relative entrate, in quanto il particolare intreccio di pubblico e privato rilevabile nella struttura di tali enti comporta che essi restino espressione degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nell'attività di bonifica o che dalla stessa traggono beneficio;

che inoltre l'art. 59, "prevedendo la pubblicizzazione dei consorzi di bonifica in epoca precedente alla Costituzione", contrasterebbe con il principio secondo il quale é necessario assecondare le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata di vedersi riconosciuta l'originaria natura, secondo un'esigenza imposta dal principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana;

che l'art. 21, riconoscendo all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e rinviando alle norme relative alla riscossione delle imposte dirette, introdurrebbe una deroga ai criteri generali di riparto della competenza, in violazione della garanzia del giudice naturale, e determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento "tra coloro che azionano pretese di natura non tributaria nei confronti dei consorzi di bonifica e coloro che azionano pretese di natura parimenti non tributaria o, più in generale, pretese di pari valore, ma in confronto di altri soggetti";

che, nel giudizio dinanzi alla Corte, si é costituito l'attore di uno dei giudizi principali, sostenendo che l'attribuzione delle controversie in materia di contributi di bonifica alla competenza del tribunale sarebbe ingiustificata, in quanto si tratta di crediti che non hanno natura tributaria;

che si é inoltre costituito il Consorzio di bonifica bacini Tidone Trebbia, convenuto nei giudizi principali, il quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità, sotto vari profili, della questione di legittimità costituzionale, sostenendo nel merito che i contributi di bonifica presentano tutti i caratteri delle prestazioni tributarie.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale hanno tutte ad oggetto l'art. 59, primo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, nella parte in cui prevede che i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche, e l'art. 21 del medesimo regio decreto, nella parte in cui dispone che i contributi consortili sono esigibili con i privilegi dell'imposta fondiaria e che alla loro riscossione si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette;

che l'identità delle questioni, riguardanti le medesime disposizioni di legge e sollevate da un unico giudice in riferimento alle stesse norme costituzionali, rende opportuna la riunione dei giudizi perchè siano decisi congiuntamente;

che, come si legge nel dispositivo delle ordinanze di rimessione, l'art. 59, primo comma, viene censurato "se ed in quanto la pubblicizzazione del consorzio di bonifica, imposta per legge, porti a qualificare come tributaria la natura del contributo consortile", e l'art. 21 é impugnato "nella parte in cui (…) pare attribuire natura tributaria ai contributi consortili con devoluzione, ex art. 9 del codice di procedura civile, delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale";

che, peraltro, il giudice rimettente dimostra di non nutrire alcun dubbio in ordine alla natura non tributaria dei contributi di bonifica, in quanto, pur richiamando il contrario indirizzo della Corte di cassazione, ne dissente apertamente, affermando che "la natura di persona giuridica pubblica attribuita ai consorzi non appare (...) sufficiente a qualificare necessariamente come tributi le relative entrate" e che la deroga ai criteri generali di competenza non appare giustificata, "trattandosi di rapporti di natura non tributaria, ai quali é estranea la finalità di assicurare le entrate dello Stato";

che tale contraddizione rende evidente che le questioni di costituzionalità in esame sono state proposte in modo improprio, e cioé al solo fine di contrastare un'interpretazione giurisprudenziale delle norme impugnate che peraltro lo stesso giudice rimettente ha chiaramente mostrato di non ritenere corretta, con il paradossale risultato di sottoporre a censura una soluzione interpretativa non condivisa (cfr. ordinanza
n. 199 del 2001);

che, pertanto, data l'estraneità di tale finalità alla logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, le questioni debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili (cfr. ordinanza
n. 54 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sollevate in riferimento, rispettivamente, all'art. 2 ed agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgonovo Val Tidone, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.