COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO
PROVINCIA DI GROSSETO

Freno ai consorzi di bonifica – criterio dell’utilità per contributi e terreni scelti.

Prendo spunto dall’articolo “Pagare le tasse a volte è un peccato grave”, apparso su Giglionews del 3 agosto scorso, a firma dell’amico Giuseppe  ULIVI, per tornare sull’argomento del “contributo consortile “ richiesto dal Consorzio di Bonifica Osa-Albegna con sede in Grosseto,  per far conoscere il contributo di una nota (l’ultima) che partirà lunedì 6 agosto diretta al Consorzio di Bonifica Osa-Albegna, alla Regione, alla Provincia di Grosseto, al Difensore Civico regionale, alla stampa e TV locale, il cui testo integrale riporto, di seguito.

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Facendo seguito alla copiosa corrispondenza intercorsa con Codesto Consorzio, a proposito della illegittimità  riferita al  richiesto contributo consortile, si ribadisce ancora una volta, il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale  l’obbligo di contribuzione alle spese di bonifica trova il proprio presupposto nei vantaggi derivanti ai proprietari, dei beni compresi nel comprensorio, dalle opere di bonifica fatte o da fare (Cass.ss.uu. n.877 del 06.02.1984 ).

In proposito, come noto,  l’art.860 c.c. prevede che “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”  e che tale utilità si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile stesso.

Viene ora riferito da cittadini interessati all’argomento, che la Corte di Cassazione a sezione unite civili, sentenza n.16428 del 26 luglio 2007 (presidente Vittoria, relatore Cicala) e la  sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n.36/05/07 del 30 maggio 2007 hanno affermato il principio contenuto nell’art.860 del codice civile per cui “ il contributo consortile non può diventare un’imposta fondiaria, ma deve restare un contributo per opere a vantaggio del fondo”, “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l’esecuzione , la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica o delle opere cui attende il consorzio”.

Tutto ciò significa che “il beneficio è dunque, ex art.23 della Costituzione, l’elemento costitutivo dell’obbligo contributivo, oltre che il criterio per una ripartizione dell’onere”.

Pertanto “gli atti amministrativi di delimitazione del comprensorio e di individuazione degli oneri debbono attenersi a questi fondamentali principi, e rientra nella giurisdizione del giudice tributario verificarne l’osservanza, ove a ciò sia adeguatamente sollecitato dalla parte contribuente”. (da Italia Oggi del 26.7.2007, pag.40).

Ora è pacifico che  la giurisprudenza  puntualizza con estrema precisione, riferita ai presupposti giuridici , tutte le ragioni che non consentono l’obbligo contributivo, nell’ipotesi in cui il fondo non tragga benefici dalla bonifica, si chiede :

a) di conoscere quali iniziative intende adottare la S.V. nei confronti dei contribuenti  proprietari di beni nel Comune di Isola del Giglio che non beneficiano in  alcun modo dalla bonifica o dalle opere cui attende il consorzio.

b) di fornire precisa ed esaustiva risposta anche con riferimento  al reclamato (ed a ragione) diritto dei singoli e della collettività, in relazione al contenuto della recentissima decisione della Cassazione del 26.7.2007;

Si parla tanto dei costi della politica e non sono pochi coloro che auspicano l’eliminazione dei consorzi di bonifica che utilizzano  certe procedure e spero tanto che il Presidente dia  (finalmente) una risposta seria, riferita al merito della questione e non si limiti, magari consigliato dai soliti funzionari strateghi, a risposte che nulla hanno a che vedere con il merito della questione.

All’Ufficio del Difensore Civico Regionale si trasmette copia della presente, con invito ad adottare appropriata azione nell’interesse dei contribuenti che, relativamente alle elezioni tenutasi  nello scorso anno 2006 per il rinnovo degli organi collegiali del Consorzio, risulta che nessun contribuente proprietario di immobili , poco meno di 2.000 elettori,  hanno disertato compatti e in maniera spontanea le urne. Nemmeno un elettore ha  espresso il voto. Un risultato che ha del clamoroso e che testimonia la compattezza dell’elettorato gigliese nel ritenere illegittimo, ingiusto ed iniquo il contributo  ( imposta fondiaria ?) che il Consorzio di bonifica  ha chiesto ai proprietari di immobili.

Infine si evidenzia che, in passato, lo scrivente sindaco su sollecitazione di moltissimi cittadini, ha interessato il Consorzio di Bonifica in indirizzo  che, non ha fornito esaurienti  e convincenti riscontri in ordine al tema di cui si tratta  e che, in passato, né la Regione né la Provincia – pur interessate  all’argomento– non  hanno fatto conoscere il proprio orientamento, né hanno preso posizione in relazione alla legittimità (o meno) del contributo consortile  determinato che, a detta di molti, viene considerato una vera e propria imposta fondiaria.  

IL SINDACO 
ATTILIO BROTHEL