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I cani sugli autobus
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I cani sugli autobus

Riceviamo la lettera che di seguito pubblichiamo in merito al trasporto animali sugli autobus al Giglio ma in generale nella parte di Toscana servita da Tiemme S.p.A. Abbiamo deciso di dar voce alla protesta ma allo stesso tempo spiegare più in basso, allo scopo di fare chiarezza, ciò che prevede la legge regionale Toscana ed il regolamento aziendale Tiemme.

tiemme isola del giglio giglionews"Buongiorno volevo informarvi di quanto accaduto lo scorso 3 settembre all'Isola del Giglio. Sono una signora di Pisa che insieme alla famiglia e un cucciolo di labrador di 9 mesi ed amici ci siamo imbarcati per l'Isola del Giglio con il traghetto delle 10:15. Nei giorni scorsi, dato che siamo in vacanza in Maremma, ci siamo informati se potevamo salire con il cane sul traghetto. Tutto bene fino all'arrivo a Giglio Porto. Siamo andati alla biglietteria dell'autobus per andare alla spiaggia di Campese e abbiamo chiesto alla signora della biglietteria se il cane poteva salire sull'autobus. Ci ha risposto di sì e quindi abbiamo comprato 18 biglietti per andata e ritorno da Giglio Porto alla spiaggia di Campese. Ci siamo diretti alla fermata e quando stavamo per salire l'autista delle 11:50 ci ha detto che il cane non poteva salire dato che vi era un regolamento dell'azienda che vietava di far salire i cani. Ovviamente il cane era al guinzaglio e avevo anche la museruola. L'autista in malo modo ci ha ripetuto che lui non ci faceva salire e di ritornare alla biglietteria per protestare. Siamo tornati alla biglietteria arrabbiati almeno per farci rimborsare i 18 biglietti ma la signora ci ha risposto che non poteva rimborsarli. Allora ha chiamato l'azienda della Tiemme e l'operatore che ci ha risposto ci ha detto che la legge regionale non prevede che i cani possano salire sull'autobus. Dopo discussioni abbiamo ottenuto il rimborso dei biglietti ma abbiamo dovuto prendere il taxi spendendo ovviamente una cifra più consistente. Sono amareggiata dell'accaduto. Intanto la norma regionale prevede che i cani possano salire sull'autobus con le dovute precauzioni. La mia testimonianza è per far sì che l'azienda degli autobus si adegui alle norme previste dalla Regione Toscana."

La legge regionale Toscana numero 95 del 2009 all'articolo 21 spiega che "i cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale". Al tempo stesso il comma 4, sempre dell'articolo 21, dà la possibilità al singolo esercente di disporre il divieto di ingresso: "Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco".

La Tiemme S.p.A., sulla base di quest'ultimo comma ha emanato il seguente regolamento aziendale:

Sui mezzi Aziendali non è possibile trasportare animali ad eccezione dei cani guida per non vedenti e degli animali di piccola taglia per i quali sono in vigore le seguenti norme. Gli animali ammessi al trasporto sui mezzi sono solo ed unicamente quelli riportati nella tabella seguente:

  • cani da guida per ipovedenti: ogni viaggiatore non vedente può portare con se gratuitamente un solo cane guida al guinzaglio e munito di museruola;
  • cani di piccola taglia muniti di museruola: è considerato tale l’animale che possa tenersi comodamente in braccio, previo pagamento del titolo di viaggio. Tutti i cani di cui sopra ammessi a salire in vettura devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo o ingombro per gli altri passeggeri e che nessun viaggiatore faccia obiezione (L.692/1975). Non sono ammessi più di due cani per vettura.
  • altri animali di piccola taglia (uccelli, gatti, pesci o pulcini) purché siano all’interno di ceste, gabbie, contenitori od altri imballaggi idonei che possano essere tenuti sulle ginocchia o collocati come i colli a mano e che nessun viaggiatore faccia obiezione (L. 692/1975). Si precisa che questi imballaggi devono essere privi di spigoli vivi o taglienti, non siano sudici e maleodoranti e siano privi di becchime e abbeveratoi colmi onde evitare che i viaggiatori vengano feriti od insudiciati e che la vettura ed i colli a mano che vi si trovano vengano danneggiati od insudiciati;
  • in caso di affollamento, il trasporto dei suddetti animali (ad eccezione dei cani guida per non vedenti) potrà essere limitato, od escluso, ad insindacabile giudizio del conducente della vettura;
  • nel caso in cui l’animale sporchi o deteriori la vettura o rechi danno a persone o cose, la persona che lo accompagna è tenuta al risarcimento dei danni (art. 2052 c.c.).