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Coronavirus: l'ordinanza toscana sul lavoro in sicurezza
Coronavirus: l'ordinanza toscana sul lavoro in sicurezza

E' la n. 48, che sostituisce la 38. Riguarda tutti gli ambienti lavorativi, esclusi quelli sanitari e i cantieri, compresi gli uffici pubblici e privati, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, alla vigilia dell'inizio della fase 2 della lotta al Coronavirus ha emesso un'ordinanza, la numero 48, che sostituisce la 38, per assicurare il lavoro in sicurezza. Riguarda tutti gli ambienti lavorativi, esclusi quelli sanitari e i cantieri, compresi gli uffici pubblici e privati, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi.

Si parte dalle modalità per raggiungere il posto di lavoro, riepilogando le norme per il corretto uso dei mezzi pubblici (mascherina obbligatoria e guanti raccomandati) e promuovendo l'uso dei mezzi di trasporto individuali come biciclette e mezzi elettrici.

Anche sul posto di lavoro è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica. E' consigliato il mantenimento della distanza interpersonale di 1,8 metri e, dove non è possibile tenerla, l'uso di guanti, occhiali, tute, cuffie, camici e di tutti gli altri dispositivi di protezione individuale previsti dai decreti nazionali.

A questo proposito il presidente Rossi ha aggiunto di aver fatto la sua battaglia e che “prendo atto che il governo ha stabilito cose diverse. Non voglio assolutamente penalizzare né le imprese né i cittadini della Toscana su una scelta che si riferisce a tutto il territorio nazionale. Resto tuttavia della convinzione che per tutelare la salute propria e degli altri sia meglio mantenere una distanza superiore, di almeno un metro e ottanta. Sulla distanza di un metro sarebbe più appropriato parlare di ‘limite di vicinanza’ come tutti possono facilmente comprendere. Per questo ribadisco il mio invito a mantenere comunque un distanziamento di almeno 1,8 metri”.

I datori di lavoro dovranno attrezzarsi per misurare la temperatura corporea dei dipendenti prima del loro ingresso al lavoro e dovranno assicurare la presenza di dispenser per favorire la frequente pulizia delle mani, così come la disinfezione degli ambienti almeno una volta al giorno e ad ogni cambio di turno, garantendo il maggior ricambio d'aria possibile.

Gli adempimenti di sanificazione devono essere registrati su supporto cartaceo o informatico, certificandoli attraverso un'autodichiarazione.

Nelle mense aziendali deve essere garantita la distanza di almeno un metro, ma è consigliata quella di 1,8 metri. E' necessario sanificare i tavoli dopo ogni singolo pasto. Per evitare assembramenti è consentito il consumo del pasto anche presso il proprio posto di lavoro.

Queste stesse disposizioni valgono anche per gli esercizi commerciali, per i quali se ne aggiungono altre. Si tratta della regolamentazione degli accessi secondo gli spazi disponibili. Se inferiori ai 40 metri quadrati è possibile accogliere un solo cliente alla volta. Per gli altri la distanza consigliata è di 1,8 metri. Quella minima è di 1 metro. Le stesse misure circa la distanza da mantenere e la sanificazione delle mani valgono anche per i mercati all'aperto.

Ove possibile devono essere posizionati pannelli di separazione tra gli addetti e gli utenti. All'ingresso devono essere posizionati dispenser per permettere la sanificazione delle mani, che è obbligatoria. L'ingresso è consentito solo a chi indossa la mascherina che copra bocca e naso. L'accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare con l'eccezione dei bambini e dei non autosufficienti. I clienti devono provvedere alla pulizia preventiva dei carrelli o dei cestelli che utilizzano.

Le stesse norme igieniche e quelle relative al numero delle persone ammesse valgono anche per l'accesso agli uffici pubblici e privati e agli studi dei liberi professionisti.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti contagio che dovrà essere compilato online entro il 6 m aggio sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari . Lo stesso vale per tutte quelle attività che sono aperte a partire dal 18 aprile, il cui formulario deve essere compilato online entro il 18 maggio. Per le altre attività il protocollo deve essere compilato entro 30 giorni dalla riapertura. Le Pubbliche amministrazioni non sono tenute a farlo.

I servizi regionali che si occupano di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro verificano il rispetto di quanto previsto da questa ordinanza, che fa cessare l'efficacia di quanto previsto dall'ordinanza n. 38, che sostituisce interamente.

Questa ordinanza entra in vigore da domani, 4 maggio 2020.