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Spostamenti, quarantena e contratti stretti: le domande frequenti

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Comune di Isola del Giglio

Spostamenti, quarantena e contratti stretti: le domande frequenti

In merito alla questione degli spostamenti nel proprio comune e tra comuni limitrofi ed alle restrizioni previste per i cittadini toscani a seguito del passaggio della regione nell'Area Arancione, il Comune di Isola del Giglio invita i cittadini a consultare il link alla pagina del Governo con le domande più frequenti.

Di seguito pubblichiamo anche alcuni chiarimenti e precisazioni del Dipartimento Prevenzione della Asl Toscana Sud Est:

#Isolamento ➡️  si applica al caso (il positivo-il malato), ed è finalizzato alla separazione della persona infetta dalla comunità.

#Quarantena ➡️  si applica al contatto stretto, ed è finalizzata a restringere i movimenti di una persona sana, ma già potenzialmente esposta al contagio.

#Contattostretto ➡️  una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19

➡️  una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 

➡️  una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

➡️  una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti

➡️  una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

➡️  un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei

➡️ una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

➡️ contatto stretto “convivente”, quando non si riesce a isolare il caso positivo dai contatti familiari (esempio mamma e figlio minore) o domiciliati nella stessa abitazione 

(a cura del Dipartimento Prevenzione) #salutetoscanasudest #COVID19 #ciproteggiamo

FAQ

? Da quando partono i dieci giorni di quarantena per i contatti dei conviventi?

? Per i contatti conviventi la quarantena si avvia dal giorno dell'inizio dei sintomi del caso, oppure, se il caso è asintomatico, dal giorno del tampone molecolare positivo.

? Se tampone asintomatico risulta positivo, le 48 ore dei contatti stretti da quando sono calcolate?

? Sono le 48 ore precedenti il prelievo del tampone risultato positivo

? Percorso scuola: caso covid, chi mette in quarantena la classe, chi dichiara finita la quarantena con quale strumento, per gli studenti asintomatici

? la quarantena, ordinariamente, viene prescritta dalla UF Igiene Pubblica, sulla base dell'elenco dei contatti stretti identificati con la collaborazione dell'istituzione scolastica. Al momento attuale, mancando disposizioni ufficiali specifiche per il rientro dopo quarantena di studenti asintomatici, si ritiene sufficiente il provvedimento di quarantena con l'indicazione del periodo di restrizione, unito all'esito del tampone, se effettuato al 10° giorno, oppure al 14° giorno in mancanza di tampone.

? Se uno si autoquarantena come contatto stretto di positivo ma non è stato ancora contattato dalla Asl, dopo dieci giorni si autodichiara automaticamente libero?

? Nell'arco di 10 giorni riceverà il provvedimento della UF Igiene Pubblica, con l'indicazione per l'effettuazione del tampone.

(A cura del Dipartimento di Prevenzione) #salutetoscanasudest

#Quarantene per i contatti stretti

➡️  Contatto stretto è una persona negativa al tampone e senza sintomi, che è posta in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo se viene eseguito tampone naso faringeo molecolare o antigenico al decimo giorno, o per 14 giorni sempre dall’ultimo contatto se non si effettua tampone; nella prescrizione del Dipartimento della Prevenzione è indicata tale tempistica ed allo scadere dei termini non è prevista alcun’altra attestazione, il cittadino è libero di uscire.

➡️  Contatto stretto “convivente”, è una persona negativa al tampone e senza sintomi, che è posta in quarantena con il caso. All’inizio del periodo di restrizione non viene determinata la fine del provvedimento stesso; tale termine sarà individuato secondo il seguente criterio: la data dell'ultima esposizione del contatto stretto convivente deve essere considerata il giorno prima della guarigione del caso Covid convivente e quindi si pondera il termine della quarantena del contatto per i 14 gg (o 10 gg. + tampone) a partire dalla data di diagnosi di negatività (guarigione) del caso convivente, o dal 22° giorno per il caso convivente “a lungo termine”.

➡️  I contatti dei contatti stretti non sono soggetti a restrizioni.

➡️ I tamponi naso faringei effettuati prima del decimo giorno non influiscono sulla durata della quarantena; i tamponi al decimo giorno sono chiesti dal Dipartimento di Prevenzione e, se negativi, consentono di terminare il periodo di quarantena.

➡️  Qualora durante la quarantena del contatto stretto comparissero sintomi, occorre consultare il proprio MMG/PLS per le valutazioni cliniche e l’eventuale effettuazione di un tampone naso faringeo.