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Abbruciamento residui vegetali: cosa cambia

Con decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (G.U. Serie Generale n. 144 del 24/6/2014, entrata in vigore del provvedimento 25 giugno 2014) è stato modificato il D. Lgs. 152/06 per quanto concerne la questione inerente gli abbruciamenti dei residui agroforestali.

abbruciamenti legge isola del giglio giglionewsIn particolare il comma 8 dell’art 14 modifica l’articolo 256 ‘Combustione illecita dei rifiuti’ del D. Lgs 152/06 introducendo il comma 6 bis:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.».

COSA CAMBIA DAL 1 LUGLIO A decorrere dal 1 Luglio scatta in Regione Toscana il periodo ad alto rischio AIB. Pertanto sarà vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento nel rispetto della norma nazionale. Si ricorda che invece ai fini del regolamento forestale erano previste alcune deroghe (come ad es. per i castagneti da frutto per i quali era consentito l’abbruciamento dei materiali provenienti da potatura e ripulitura degli stessi se effettuato immediatamente dopo l’alba e terminato entro le ore 9.00 del mattino etc).

COSA CAMBIA IN MATERIA DI ABBRUCIAMENTI L’abbruciamento sarà consentito solo e soltanto nel caso in cui il Sindaco competente per territorio darà disposizioni su periodi, orari e aree per effettuare tale operazione. La nuova disposizione nulla dice su cosa accade in caso di inerzia da parte del Comune (si presume che valga un divieto ma è solo un’ipotesi).