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Il cane sull'autobus e la museruola
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Il cane sull'autobus e la museruola

Lo scorso lunedì 10 dicembre sono scesa a piedi con il mio cane dal Castello e mi sono recata alla SIE. Sono poi andata all'autobus per risalire. Salita, ho mostrato il biglietto e l'autista mi ha chiesto se avevo la museruola per il cane, ho risposto di si e mi ha detto di mettergliela. Premetto che eravamo in due, io e una signora su un autobus da 30 posti!

Dato che la museruola non l'avevo, ho chiesto di mettermi in fondo, senza creare nessun problema. Niente, lo zelante autista ha ribadito il divieto di trasportare il cane sprovvisto di museruola. Ho insistito ma nulla da fare. Sono scesa molto contrariata e l'ho gentilmente mandato a quel paese! Ora capisco far rispettare le regole, ma siccome uso spesso traghetto, treni e metro, sono sempre provvista di museruola e di libretto dei vaccini, ma nessuno, nemmeno sui treni alta velocità, ti impone di far salire i cani con la museruola già messa sul muso. Capita che ti chiedano se ne sei provvisto, ma nulla di più!

Ora vorrei sapere da un addetto della Tiemme quali sono le regole sul trasporto dei cani e se veramente esigono che il cane salga già con la museruola sul muso.

Ringraziando per avermi dato spazio, porgo distinti saluti.

Enrica Schiavio

Per completezza di informazione riportiamo di seguito l'articolo del Regolamento Tiemme (disponibile sul sito internet dell'azienda) che disciplina il trasporto degli animali:

"Regolamento trasporto animali

Ai sensi della LRT 19/7/2017 n. 35, è consentito l’accesso gratuito degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale nei limiti di un solo animale per passeggero.

I passeggeri che conducano cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e la museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. È comunque consentito l'utilizzo del trasportino in alternativa a guinzaglio e museruola. Gli altri animali d’affezione sono custoditi in appositi trasportini che impediscano il contatto dell’animale con l’esterno. I contenitori suddetti (trasportini) devono avere le dimensioni massime di 105 cm (somma tra lunghezza, larghezza e profondità) e non occupare posti a sedere, essendo altrimenti soggetti al pagamento della tariffa ordinaria.

Il passeggero che conduce l’animale sui mezzi di trasporto pubblico locale, assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Nel caso in cui l’animale sporchi o deteriori la vettura o rechi danno a persone o cose, la persona che lo accompagna è tenuta al risarcimento dei danni (art. 2052 c.c.).

L'animale può essere allontanato, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 2."