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Nomina di un Assessore a Responsabile di Servizio e presunte violazioni del TUEL: la Minoranza interroga

Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

Gruppo Consigliare "Orgoglio Gigliese"

Al Sindaco del Giglio
Dott. Armando Schiaffino

e, per conoscenza:

Al Prefetto di Grosseto
Dott.ssa Paola Berardino

Al Segretario Comunale
Dott. Alessandro Mariotti

Al Revisore dei Conti
Dott.ssa Marianna Festeggiato

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta sulla legittimità della procedura di modifica regolamentare e di nomina dell'Assessore Cossu a Responsabile di Servizio. Violazione dell'art. 49 del TUEL, eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà manifesta.

I sottoscritti Consiglieri comunali del Gruppo di Minoranza consigliare "Orgoglio Gigliese",

Premesso che:

  • Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 5 gennaio 2026, è stato modificato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, introducendo l'art. 23-bis, che consente di attribuire la responsabilità dei servizi a un membro della Giunta.
  • Con successivo Decreto Sindacale, emanato in immediata applicazione della suddetta modifica, è stata conferita la responsabilità del Servizio Finanziario, Tributi, Personale e Patrimonio all'Assessore al Bilancio nonché Vice Sindaco signor Guido Cossu, a seguito della contestuale decisione di non rinnovare l'incarico di Elevata Qualificazione al precedente responsabile, Dott. Federico Ortelli.
  • L'intera operazione, nella sua sequenza e nelle sue motivazioni, presenta gravi e plurimi profili di illegittimità che minano i principi di separazione tra politica e gestione, di buona amministrazione e di corretta gestione delle risorse pubbliche.

Considerato che:

  1. Violazione dell'art. 49 del TUEL e palese contraddittorietà: la Deliberazione di Giunta n. 1/2026 è stata approvata in assenza del parere di regolarità contabile, obbligatorio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) per ogni atto che comporti "riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria". La giustificazione addotta in delibera, secondo cui l'atto non comporterebbe tali effetti, è palesemente infondata e contraddittoria, poiché lo stesso art. 23-bis introdotto è esplicitamente finalizzato al "contenimento della spesa" e ne impone la documentazione annuale in sede di bilancio. La mancata acquisizione del parere costituisce una grave violazione procedurale che invalida l'atto presupposto della nomina.
  2. Eccesso di potere per sviamento e creazione artificiale dei presupposti: Il nuovo art. 23-bis definisce l'attribuzione di funzioni gestionali a un politico come "residuale", ammettendola "solo qualora [...] non sia possibile affidare la responsabilità dei servizi a dipendenti dell'ente in possesso di idonea professionalità". L'Amministrazione ha palesemente eluso tale vincolo autoimposto, creando essa stessa e in modo artificiale il presupposto della "carenza di personale idoneo" attraverso la decisione di non rinnovare l'incarico all'unico funzionario che ricopriva quella posizione. Si configura un chiaro sviamento di potere, in quanto la norma derogatoria, pensata per oggettive e inevitabili carenze strutturali, è stata utilizzata come strumento per finalizzare la sostituzione di un funzionario.
  3. Illogicità manifesta e carattere strumentale della modifica regolamentare: La stretta consequenzialità temporale tra la scadenza dell'incarico del Dott. Ortelli (31/12/2025), l'approvazione della modifica regolamentare (05/01/2026) e l'immediata nomina dell'Assessore Cossu (05/01/2026), induce a ritenere che la modifica non sia stata dettata da una generale e ponderata esigenza di riorganizzazione, ma sia un atto ad personam, strumentale unicamente a consentire la sostituzione di un funzionario con un politico.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri

interrogano il Sindaco e la Giunta comunale per sapere:

  1. come si giustifichi la palese violazione dell'art. 49 del TUEL e su quali basi tecniche si fondi l'affermazione che una norma basata sul "contenimento della spesa" non abbia riflessi, neanche indiretti, sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.
  2. come possa l'Amministrazione invocare l'impossibilità di affidare l'incarico a personale interno, come richiesto dal carattere "residuale" dell'art. 23-bis, quando tale impossibilità è la diretta e immediata conseguenza di una propria scelta discrezionale di non rinnovare l'incarico al precedente responsabile.
  3. quale sia la reale finalità dell'intera operazione: un genuino e documentabile contenimento della spesa o la sostituzione di un funzionario con un soggetto di fiducia politica, totalmente sprovvisto delle nozioni base e digiuno della materia contabile, eludendo il principio fondamentale di separazione tra indirizzo e gestione.
  4. se, alla luce delle gravi illegittimità evidenziate, l'Amministrazione non intenda procedere, in autotutela, al ritiro degli atti adottati (Delibera di Giunta n. 1/2026 e successivo decreto di nomina di pari data) al fine di ripristinare la legalità dell'azione amministrativa ed evitare contenziosi e possibili profili di conflitto e/o danno erariale.

Si chiede risposta scritta nei termini di legge ed ai sensi del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale.

Firmato dal Gruppo di Minoranza Consigliare "Orgoglio Gigliese"
Pini Cosimo Riccardo, Matteo Coppa e Tommaso Bartoletti