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Sulla nomina al Servizio Finanziario nessuna violazione: la replica del Sindaco

Comune di Isola del Giglio
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Grosseto
Il Sindaco

Al Gruppo di Minoranza consiliare
"Orgoglio gigliese"

e.p.c

Al Prefetto di Grosseto
Dott.ssa Paola Berardino

Al Segretario Comunale
Dott. Alessandro Mariotti

Al Revisore dei Conti
Dott.ssa Marianna Festeggiato

Oggetto: Riscontro all'interrogazione consiliare con risposta scritta sulla legittimità della procedura di modifica regolamentare e di nomina dell'Assessore Cossu a Responsabile di Servizio. Violazione dell'art. 49 del TUEL, eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà manifesta.

Con riferimento ai rilievi formulati nell'interrogazione, si fornisce il seguente riscontro.

1) Sulla presunta violazione dell'art. 49 TUEL per mancata acquisizione del parere di regolarità contabile

L'interrogazione sostiene che la Deliberazione di Giunta n. 1/2026 sarebbe stata adottata in violazione dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per mancata acquisizione del parere di regolarità contabile, assumendo che l'atto comporterebbe "riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria".

L'assunto non è condivisibile.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL, il parere di regolarità contabile è obbligatorio esclusivamente per le proposte di deliberazione che comportino impegni di spesa o diminuzioni di entrata, ovvero riflessi diretti o indiretti ma concreti ed attuali sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La Deliberazione n. 1/2026 ha natura esclusivamente ordinamentale e regolamentare, limitandosi a introdurre l'art. 23-bis nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, senza determinare di per sé impegni di spesa, variazioni di bilancio, obbligazioni giuridicamente vincolanti e effettieconomico-finanziari immediati e quantificabili.

Il riferimento, contenuto nel nuovo art. 23-bis, al "contenimento della spesa" e alla sua documentazione in sede di bilancio non integra un effetto finanziario immediato, bensì esprime un principio programmatico, coerente con la ratio dell'art. 53, comma 23, L. 388/2000.

La giurisprudenza contabile e amministrativa è costante nel ritenere che il parere di regolarità contabile non sia richiesto per atti meramente organizzativi o regolamentari privi di effetti finanziari diretti ed attuali, anche quando essi possano, in via eventuale e mediata, incidere sull'assetto della spesa.

Non sussiste pertanto alcuna violazione procedurale idonea a determinare l'invalidità dell'atto presupposto.

2) Sull'asserito eccesso di potere per sviamento e "creazione artificiale" dei presupposti

L'interrogazione ipotizza uno sviamento di potere, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe creato artificialmente il presupposto della "carenza di personale idoneo" mediante il mancato rinnovo dell'incarico al precedente Responsabile.

Anche tale ricostruzione non trova fondamento normativo.

L'art. 53, comma 23, della Legge 388/2000 consente espressamente, nei Comuni di ridotte dimensioni, l'attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi, in deroga al principio di separazione tra politica e gestione.

Il nuovo art. 23-bis del Regolamento comunale qualifica tale attribuzione come "residuale", ammettendola solo qualora non sia possibile affidare la responsabilità a dipendenti in possesso di idonea professionalità, mediante conferimento o rimodulazione di incarichi di Elevata Qualificazione.

Nel caso di specie: l'incarico di E.Q. del precedente Responsabile è cessato il 31/12/2025. Non esiste un diritto soggettivo al rinnovo dell'incarico di Elevata Qualificazione, trattandosi di atto espressione della discrezionalità organizzativa del datore di lavoro pubblico (sulla base di un rapporto fiduciario), è stata quindi effettuata una valutazione organizzativa complessiva. Dalla contrattazione collettiva di settore (CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali) emerge chiaramente che l'incarico di cui all'oggetto riveste, si ripete Carattere discrezionale, Natura temporanea e senza alcun diritto al rinnovo automatico. Peraltro appare opportuno in questa sede distinguere tra scadenza e revoca. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11353 del 2025, sussiste una differenza cruciale tra la cessazione dell'incarico per naturale scadenza e la sua revoca prima del termine. Solo la revoca anticipata richiede una motivazione legata a mutamenti organizzativi o a risultati negativi. La mancata proroga alla scadenza, invece, non necessita di alcuna giustificazione, poiché l'incarico cessa semplicemente di esistere.

Il mancato rinnovo di un incarico non integra, di per sé, "creazione artificiale" di un presupposto. L'organizzazione degli uffici rientra nella competenza esclusiva dell'organo di vertice politico-amministrativo, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Lo sviamento di potere presuppone l'utilizzo di un potere per finalità diverse da quelle per cui è attribuito. Nel caso in esame, la finalità perseguita è stata quella di garantire continuità, efficienza e regolarità della gestione finanziaria, alla luce di criticità organizzative puntualmente motivate nel Decreto Sindacale n. 1/2026. Inoltre è stata prevista la misura della segregazione delle funzioni, mediante istruttoria curata da soggetto diverso dal membro della Giunta nominato Responsabile.

Non ricorre pertanto alcuna deviazione dalla causa tipica del potere esercitato.

3) Sulla presunta illogicità e sul carattere "strumentale" della modifica regolamentare

L'interrogazione evidenzia la sequenza temporale tra la scadenza dell'incarico del precedente Responsabile (31/12/2025), l'approvazione della modifica regolamentare (05/01/2026), e lanomina dell'Assessore Guido Cossu (05/01/2026) ritenendola indice di un atto "ad personam".

La mera consequenzialità temporale non è, di per sé, indice di illegittimità.

Al contrario, la tempestività dell'intervento organizzativo risponde all'esigenza di evitare vuoti di responsabilità in un settore strategico quale quello finanziario, la cui continuità è essenziale.

La modifica regolamentare non è stata adottata per introdurre una figura "ad personam", bensì per recepire, a livello ordinamentale interno, una facoltà già prevista dall'ordinamento statale (art. 53, comma 23, L. 388/2000), disciplinandone limiti, durata e condizioni applicative.

Il Decreto Sindacale n. 1/2026 circoscrive la nomina alla durata di un anno, la qualifica espressamente come eccezionale, prevede la revoca in caso di reperimento di idonea professionalità interna e richiama gli obblighi in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

L'assetto delineato è quindi coerente con una scelta organizzativa contingente e temporanea, non con un provvedimento arbitrario o personale.

Conclusioni

I rilievi formulati nell'interrogazione non evidenziano violazioni dell'art. 49 TUEL, né sussistenza di sviamento di potere, né illogicità manifesta dell'azione amministrativa.

La Deliberazione di Giunta n. 1/2026 e il Decreto Sindacale n. 1/2026 risultano adottati nel rispetto del quadro normativo vigente, nell'esercizio della discrezionalità organizzativa riconosciuta all'Ente e con finalità coerenti con il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa.

L'Amministrazione conferma pertanto la legittimità degli atti adottati.

Il Sindaco
Dr. Armando Schiaffino